{"id":25837,"date":"2026-07-20T14:24:00","date_gmt":"2026-07-20T14:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/laser.it\/?p=25837"},"modified":"2026-07-20T14:24:00","modified_gmt":"2026-07-20T14:24:00","slug":"caso-roggero-depositata-proposta-lega-per-allargare-maglie-legittima-difesa-ecco-testo-integrale-ddl-borghi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laser.it\/?p=25837","title":{"rendered":"Caso Roggero, depositata proposta Lega per allargare maglie legittima difesa: ecco testo integrale ddl Borghi"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; E&#039; stato depositato in Senato il testo sulla revisione della legge sulla legittima difesa, a firma del senatore della Lega, Claudio Borghi, che modifica l&#039;art.52 del codice penale, prevedendo la non punibilit\u00e0 di &quot;qualsiasi reazione&quot; nella immediatezza di una aggressione a mano armata in casa o in negozio &quot;indipendentemente dalla proporzionalit\u00e0 dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta&quot; (LEGGI). Una sorta di allargamento della norma attuale, che di fatto porterebbe, se approvata, alla liberazione di chi, come il gioielliere Mario Roggero, ha ucciso due ladri, nei pressi del suo negozio, dopo essere stato minacciato e rapinato. \u00a0&quot;Il legislatore &#8211; si spiega nella premessa del testo visionato dall&#039;AdnKronos- stabilisce una causa speciale di non punibilit\u00e0, che esclude la rilevanza penale di qualsiasi reazione della vittima, senza necessit\u00e0 di accertare ex post la proporzionalit\u00e0 dei mezzi utilizzati, la persistenza del pericolo o la stretta finalizzazione difensiva della condotta&quot;. Sempre in premessa poi si ricorda come &quot;l\u2019attuale disciplina&quot; oggi viene &quot;percepita come pi\u00f9 attenta alla tutela dell\u2019aggressore che non a quella della vittima&quot;. Da qui l&#039;iniziativa leghista, al centro del dibattito, al vaglio delle altre forze di maggioranza, con i primi distinguo arrivati da Forza Italia, che chiede di valutare attentamente eventuali modifiche delle norme vigenti, evitando di &quot;assumere decisioni sull&#039;onda emotiva di fatti di cronaca&quot; e duramente attaccata dalle forze di opposizione.\u00a0DISEGNO DI LEGGE &#8211; d&#039;iniziativa del Senatore Claudio Borghi \u00a0&#039;Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa&#039;\u00a0\u00a0&quot;Onorevoli Senatori! \u2013 Il presente disegno di legge interviene sull&#039;articolo 52 del codice penale al fine di rafforzare la tutela del diritto dei cittadini a difendere la propria vita, la propria incolumit\u00e0 e quella dei propri familiari o collaboratori quando siano vittime di un&#039;aggressione a mano armata all&#039;interno del domicilio ovvero del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale.\u00a0La proposta nasce dalla consapevolezza che la casa e il luogo di lavoro rappresentano gli spazi nei quali ogni individuo deve poter esercitare in condizioni di sicurezza i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Quando tali luoghi vengono violati da un&#039;aggressione armata, il cittadino \u00e8 posto improvvisamente in una situazione di estremo pericolo, caratterizzata da paura, stress, concitazione e dalla necessit\u00e0 di assumere decisioni in pochi istanti, senza poter effettuare quelle valutazioni ponderate che, invece, risultano possibili solo ex post.\u00a0L\u2019articolo 52 c.p. disciplina la scriminante della legittima difesa, subordinando la non punibilit\u00e0 alla ricorrenza della necessit\u00e0 di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un\u2019offesa ingiusta, nonch\u00e9 al requisito della proporzionalit\u00e0 tra difesa e offesa. A seguito degli interventi riformatori del 2006 e, soprattutto, della legge 26 aprile 2019, n. 36, il legislatore ha introdotto presunzioni di proporzionalit\u00e0 in relazione alla cosiddetta legittima difesa domiciliare, estendendo tali presunzioni anche ai luoghi ove si esercita attivit\u00e0 commerciale, professionale o imprenditoriale. In particolare, l\u2019attuale testo dell\u2019articolo 52 prevede che \u201cnei casi previsti dall\u2019articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione\u201d quando taluno, legittimamente presente, usa un\u2019arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumit\u00e0 o i beni propri o altrui, in presenza di determinati presupposti. La riforma del 2019 ha poi previsto che \u201cagisce sempre in stato di legittima difesa\u201d chi respinge un\u2019intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica, rafforzando la posizione di chi si difende in ambito domiciliare e lavorativo.\u00a0Nonostante le riforme, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente ribadito il permanere del requisito della proporzionalit\u00e0 e della necessit\u00e0 della difesa, anche alla luce delle presunzioni introdotte dall\u2019articolo 52 c.p. La Suprema Corte ha sottolineato che le espressioni \u201cnecessit\u00e0 di difendere\u201d e \u201crapporto di proporzione\u201d mantengono centralit\u00e0, imponendo al giudice un accertamento concreto e caso per caso, in particolare quanto all\u2019intensit\u00e0 dell\u2019offesa, ai mezzi utilizzati e alle alternative alla reazione violenta. L\u2019attuale assetto normativo, pur maggiormente favorevole rispetto al passato, espone ancora il cittadino aggredito al rischio di lunghi e gravosi accertamenti giudiziari, specie nei casi di reazioni istintive in situazioni di elevato stress e pericolo. La valutazione ex post della proporzionalit\u00e0, compiuta in un contesto di calma e razionalit\u00e0, difficilmente riesce a tener conto della percezione soggettiva del rischio da parte di chi subisce un\u2019aggressione improvvisa, spesso in orario notturno e all\u2019interno del proprio domicilio o negozio.\u00a0L&#039;ordinamento attribuisce allo Stato il monopolio della forza e la responsabilit\u00e0 primaria della tutela della sicurezza pubblica. Tuttavia, nelle circostanze in cui un&#039;aggressione si consuma nell&#039;immediatezza e non consente un tempestivo intervento delle Forze dell&#039;ordine, il diritto all&#039;autodifesa costituisce l&#039;ultima e inevitabile forma di tutela dell&#039;incolumit\u00e0 personale. In tali situazioni eccezionali appare meritevole di una pi\u00f9 ampia protezione il comportamento di chi reagisce nell&#039;esclusivo intento di sottrarsi all&#039;offesa e preservare la propria vita o quella di altri.\u00a0La presente proposta di modifica introduce nell\u2019articolo 52 c.p. un nuovo comma, volto a stabilire che, \u201cin caso di aggressione a mano armata all\u2019interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell&#039;immediatezza del fatto da chi subisce l\u2019aggressione \u00e8 non punibile, indipendentemente dalla proporzionalit\u00e0 dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta\u201d. Tale previsione intende offrire una tutela rafforzata al cittadino che si trovi esposto a un\u2019aggressione armata in luoghi di particolare rilievo per la sua vita privata o professionale, valorizzando il diritto fondamentale all\u2019incolumit\u00e0 personale e alla sicurezza nel domicilio e nel luogo di lavoro. L\u2019intervento trova giustificazione nella considerazione che, di fronte a una minaccia armata e improvvisa, la vittima non dispone del tempo n\u00e9 delle capacit\u00e0 di valutazione necessarie per modulare la propria reazione secondo i canoni di proporzionalit\u00e0 elaborati dalla giurisprudenza. In tali situazioni, la pretesa di un \u201ccalcolo\u201d raffinato dei mezzi difensivi risulta irragionevole, esponendo chi si difende al rischio di incriminazioni e processi che, sul piano sociale, vengono percepiti come una inammissibile inversione dei ruoli tra aggredito e aggressore. \u00a0Negli ultimi anni, numerosi fatti di cronaca hanno visto persone, spesso titolari di esercizi commerciali o semplici privati cittadini, coinvolte in procedimenti penali per avere reagito, con esito talora letale, ad aggressioni o a rapine a mano armata in casa o nel proprio negozio. In diversi casi, l\u2019attenzione mediatica e l\u2019emotivit\u00e0 sociale si sono concentrati sulla posizione della vittima, sottoposta a indagine o a giudizio, nonostante l\u2019evidente situazione di pericolo in cui la stessa si trovava al momento dei fatti, alimentando nell\u2019opinione pubblica un diffuso sentimento di insicurezza e sfiducia nella capacit\u00e0 dell\u2019ordinamento di proteggere chi subisce un\u2019aggressione. Questi episodi, spesso associati a intrusioni domiciliari o a rapine in piccoli esercizi commerciali, hanno evidenziato il rischio che l\u2019attuale disciplina venga percepita come pi\u00f9 attenta alla tutela dell\u2019aggressore che non a quella della vittima. Il quadro che ne emerge \u00e8 quello di un cittadino che, pur avendo reagito a un pericolo gravissimo e inaspettato, si trova esposto a lunghe vicende giudiziarie, con gravi ripercussioni psicologiche, economiche e sociali, e con effetti dissuasivi sull\u2019esercizio del diritto di difesa.\u00a0La disposizione proposta opera in un ambito tassativamente delimitato, richiedendo congiuntamente: a) la sussistenza di un\u2019aggressione a mano armata; b) il verificarsi dell\u2019evento all\u2019interno del domicilio o dell\u2019esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale; c) l\u2019immediatezza temporale tra l\u2019aggressione e la reazione. In presenza di tali requisiti, il legislatore stabilisce una causa speciale di non punibilit\u00e0, che esclude la rilevanza penale di qualsiasi reazione della vittima, senza necessit\u00e0 di accertare ex post la proporzionalit\u00e0 dei mezzi utilizzati, la persistenza del pericolo o la stretta finalizzazione difensiva della condotta. La norma non legittima condotte vendicative o esecutive poste in essere a distanza di tempo dall\u2019evento, n\u00e9 si applica al di fuori dei confini spaziali e oggettivi delineati. La richiesta \u201cimmediatezza del fatto\u201d assicura infatti che la non punibilit\u00e0 operi solo in relazione a reazioni istintive e contestuali all\u2019aggressione, escludendo comportamenti successivi, meditati o rivolti a scopi diversi dalla salvaguardia dell\u2019incolumit\u00e0 della vittima, dei suoi familiari o di terzi presenti. Sotto il profilo sistematico, la disposizione si colloca nell\u2019alveo delle cause di giustificazione e di non punibilit\u00e0 che, nel bilanciamento tra beni giuridici, attribuiscono prevalenza in casi estremi all\u2019incolumit\u00e0 personale e alla sicurezza dei consociati rispetto all\u2019integrit\u00e0 fisica dell\u2019aggressore armato. La scelta legislativa \u00e8 coerente con i principi costituzionali che riconoscono e tutelano i diritti inviolabili della persona, tra cui il diritto alla vita, all\u2019integrit\u00e0 fisica e alla sicurezza nel domicilio, nonch\u00e9 con il dovere della Repubblica di garantire condizioni minime di tranquillit\u00e0 sociale nel contesto domiciliare e lavorativo. La previsione di una non punibilit\u00e0 generalizzata e tipizzata per le reazioni immediate ad aggressioni armate in tali luoghi appare in linea con la giurisprudenza che ammette margini di discrezionalit\u00e0 legislativa nella conformazione delle cause di giustificazione e di esclusione della colpevolezza, purch\u00e9 l\u2019intervento normativo sia sorretto da criteri di ragionevolezza e proporzione rispetto alle esigenze di tutela dei beni in gioco. In questo senso, la norma proposta non abroga il principio di proporzionalit\u00e0 in via generale, ma introduce un regime speciale limitato a ipotesi di estrema gravit\u00e0, in cui la pretesa punitiva dello Stato deve recedere di fronte alla necessit\u00e0 di non criminalizzare chi reagisce a una minaccia armata nel proprio ambiente di vita o di lavoro. \u00a0L&#039;obiettivo della riforma \u00e8 quello di rafforzare la certezza del diritto, ridurre l&#039;incertezza interpretativa e riconoscere una tutela pi\u00f9 incisiva a favore delle vittime di aggressioni armate nei luoghi destinati alla vita privata e allo svolgimento dell&#039;attivit\u00e0 lavorativa. In tale prospettiva, il legislatore intende riaffermare il principio secondo cui chi sceglie di introdursi armato nell&#039;abitazione o nel luogo di lavoro altrui assume consapevolmente il rischio delle conseguenze derivanti dalla reazione della vittima, la quale non pu\u00f2 essere gravata dell&#039;onere di calibrare, nel pieno dell&#039;emergenza, la misura giuridicamente esatta della propria difesa.\u00a0La modifica proposta mira, in definitiva, a rafforzare la fiducia dei cittadini nell&#039;ordinamento, assicurando che chi sia costretto a difendere s\u00e9 stesso o i propri cari da un&#039;aggressione armata, nelle circostanze rigorosamente individuate dalla norma, non debba successivamente affrontare un giudizio penale fondato sulla ricostruzione ex post di valutazioni che, nella drammaticit\u00e0 del momento, risultano umanamente impossibili&quot;.\u00a0Questo invece l&#039;articolato del provvedimento:\u00a0Articolo 1 \u00a0(Modifiche all\u2019articolo 52 del codice penale) \u00a01. All\u2019articolo 52 del codice penale \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente comma: \u201cIn caso di aggressione a mano armata all\u2019interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell&#039;immediatezza del fatto da chi subisce l\u2019aggressione \u00e8 non punibile, indipendentemente dalla proporzionalit\u00e0 dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta&quot;.\u00a0<br \/>\nArticolo 2 \u00a0(Entrata in vigore) -1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale\u00a0<br \/>\n&#8212;politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; E&#039; stato depositato in Senato il testo sulla revisione della legge sulla legittima difesa, a firma del senatore della Lega, Claudio Borghi, che modifica l&#039;art.52 del codice penale, prevedendo la non punibilit\u00e0&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":25838,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2,3],"class_list":["post-25837","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria","tag-adnkronos","tag-ultimora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25837","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=25837"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25837\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25858,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25837\/revisions\/25858"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/25838"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=25837"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=25837"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=25837"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}