{"id":2651,"date":"2024-10-22T18:13:52","date_gmt":"2024-10-22T18:13:52","guid":{"rendered":"https:\/\/laser.it\/?p=2651"},"modified":"2024-10-22T18:13:52","modified_gmt":"2024-10-22T18:13:52","slug":"stop-al-software-che-accede-allemail-del-dipendente-multa-di-80mila-euro-ad-azienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laser.it\/?p=2651","title":{"rendered":"Stop al software che accede all&#8217;email del dipendente, multa di 80mila euro ad azienda"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Il datore di lavoro non pu\u00f2 accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore n\u00e9 utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, \u00e8 idoneo a realizzare un&#039;illecita attivit\u00e0 di controllo del lavoratore. Lo ha stabilito il Garante Privacy sanzionando una societ\u00e0 per 80mila euro. \u00a0Il Garante, si legge nella newsletter, intervenuto a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la societ\u00e0 nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale. Le informazioni raccolte erano poi state utilizzate dalla societ\u00e0 in un contenzioso.\u00a0L\u2019Autorit\u00e0 ha appurato inoltre l\u2019inidoneit\u00e0 e la carenza dell\u2019informativa resa ai lavoratori. Il documento prevedeva infatti la possibilit\u00e0, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza citare, tra l\u2019altro, l\u2019effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione. Nel definire il procedimento, il Garante ha affermato che la sistematica conservazione delle email &#8211; effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) \u2013 e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Tale conservazione infatti risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalit\u00e0 dichiarate dalla Societ\u00e0 di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 aziendale. \u00a0Ci\u00f2, inoltre, aveva consentito alla Societ\u00e0 di ricostruire, minuziosamente, l\u2019attivit\u00e0 del collaboratore, incorrendo cos\u00ec in una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori. Per quanto riguarda infine l\u2019uso dei dati in tribunale, il Garante ricorda che il trattamento effettuato accedendo alla posta elettronica del dipendente per finalit\u00e0 di tutela in ambito giudiziario si riferisce a contenziosi gi\u00e0 in atto, non ad ipotesi di tutela astratte e indeterminate come in questo caso. Oltre alla sanzione, l\u2019Autorit\u00e0 ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati attraverso il software utilizzato per il backup della posta elettronica. \u00a0&#8212;cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Il datore di lavoro non pu\u00f2 accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore n\u00e9 utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2652,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2,3],"class_list":["post-2651","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria","tag-adnkronos","tag-ultimora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2651"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2651\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2703,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2651\/revisions\/2703"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2652"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}