{"id":26750,"date":"2026-10-22T08:05:33","date_gmt":"2026-10-22T08:05:33","guid":{"rendered":"https:\/\/laser.it\/?p=26750"},"modified":"2026-10-22T08:05:33","modified_gmt":"2026-10-22T08:05:33","slug":"volo-cancellato-rimborsi-entro-7-o-14-giorni-anche-con-le-agenzie-online-le-novita-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laser.it\/?p=26750","title":{"rendered":"Volo cancellato? Rimborsi entro 7 o 14 giorni, anche con le agenzie online: le novit\u00e0 Ue"},"content":{"rendered":"<p> (Adnkronos) &#8211; Un volo viene cancellato, il biglietto \u00e8 stato acquistato online e comincia il rimpallo: la compagnia aerea invita a rivolgersi alla piattaforma di prenotazione, l\u2019intermediario rimanda al vettore e il passeggero resta senza soldi. \u00c8 una situazione sulla quale l\u2019Unione europea vuole intervenire fissando responsabilit\u00e0 pi\u00f9 chiare e tempi precisi per i rimborsi, comprese le commissioni pagate al momento dell\u2019acquisto.\u00a0<\/p>\n<p>Il Parlamento europeo ha approvato il 20 ottobre, con 652 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astensioni, l\u2019accordo sulle nuove disposizioni per rafforzare i diritti dei viaggiatori. Il provvedimento riguarda aerei, treni, autobus e trasporti marittimi, ma introduce novit\u00e0 particolarmente rilevanti per chi compra voli attraverso agenzie online e piattaforme di prenotazione.\u00a0<\/p>\n<p>Con le nuove regole, il passeggero non dovr\u00e0 pi\u00f9 districarsi tra compagnie aeree, piattaforme di prenotazione e servizi di assistenza per ottenere un rimborso. Gli intermediari saranno tenuti a chiarire fin dall\u2019acquisto le procedure per la restituzione del denaro, mentre i sistemi di reclamo diventeranno pi\u00f9 uniformi in tutta l\u2019Unione europea.\u00a0<\/p>\n<p>Il testo interviene su un problema diverso da quello affrontato dalla riforma europea dei diritti dei passeggeri aerei, approvata dal Parlamento a luglio. Quella revisione ha mantenuto le compensazioni per i ritardi superiori alle tre ore e introdotto nuove garanzie sui bagagli e sull\u2019assistenza. Il voto di ottobre riguarda soprattutto la possibilit\u00e0 di far valere concretamente i diritti, anche quando il viaggio \u00e8 stato acquistato attraverso un intermediario.\u00a0<\/p>\n<p>\nBiglietti comprati online: chi deve restituire i soldi?<br \/>\n\u00a0<\/p>\n<p>Quando un viaggiatore acquista un biglietto su una piattaforma, il pagamento pu\u00f2 coinvolgere pi\u00f9 soggetti. Il portale gestisce la prenotazione, la compagnia aerea opera il volo e talvolta il denaro passa attraverso conti differenti prima di arrivare al vettore.\u00a0<\/p>\n<p>Se il volo viene cancellato, questa catena pu\u00f2 complicare la restituzione della somma pagata. Il passeggero pu\u00f2 trovarsi a dover dimostrare chi abbia incassato il prezzo del biglietto, quali costi aggiuntivi siano stati applicati e a chi spetti materialmente effettuare il rimborso.\u00a0<\/p>\n<p>Le nuove disposizioni puntano a chiarire queste responsabilit\u00e0. In caso di cancellazione, quando il passeggero ha diritto alla restituzione del prezzo, il rimborso dovr\u00e0 comprendere anche le commissioni di intermediazione, evitando che una parte della spesa rimanga trattenuta dalla piattaforma.\u00a0<\/p>\n<p>Il termine ordinario previsto \u00e8 di sette giorni. Quando invece l\u2019intermediario ha acquistato il biglietto pagando la compagnia attraverso un proprio conto, il rimborso al passeggero potr\u00e0 richiedere fino a quattordici giorni, per consentire il trasferimento delle somme lungo la catena dei pagamenti.\u00a0<\/p>\n<p>Per esempio, se un viaggiatore acquista un volo da 180 euro e paga altri 20 euro di commissioni di prenotazione, la tutela prevista dal nuovo accordo riguarda l\u2019intera somma di 200 euro, nei casi in cui il biglietto deve essere integralmente rimborsato.\u00a0<\/p>\n<p>Le piattaforme dovranno inoltre spiegare le procedure applicabili prima che il cliente concluda l\u2019acquisto. La compagnia aerea, a sua volta, dovr\u00e0 rendere noto se collabora con gli intermediari nella gestione dei rimborsi.\u00a0<\/p>\n<p>\u00c8 prevista una disciplina particolare per le microimprese, come alcune piccole agenzie di viaggio, che potranno beneficiare di un\u2019eccezione a determinate condizioni, purch\u00e9 il cliente venga informato fin dall\u2019inizio della prenotazione.\u00a0<\/p>\n<p>Un altro intervento riguarda le prenotazioni effettuate attraverso sistemi automatizzati che permettono a un intermediario di acquistare biglietti senza dichiarare chiaramente il proprio ruolo alla compagnia. Le nuove regole mirano a impedire queste pratiche, rendendo riconoscibili i soggetti coinvolti nella vendita.\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019obiettivo \u00e8 evitare che l\u2019assenza di un rapporto trasparente tra vettore e piattaforma si traduca, in caso di problemi, in una difficolt\u00e0 aggiuntiva per il passeggero.\u00a0<\/p>\n<p>\nUn modulo europeo per chiedere rimborsi e compensazioni<br \/>\n\u00a0<\/p>\n<p>Le difficolt\u00e0 non terminano necessariamente quando il viaggiatore individua il soggetto al quale presentare la richiesta. I sistemi di reclamo cambiano da compagnia a compagnia e da un mezzo di trasporto all\u2019altro, con moduli, procedure e canali di comunicazione differenti.\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019accordo introduce formulari standardizzati europei per richiedere rimborsi e compensazioni, utilizzabili anche quando il viaggio \u00e8 stato effettuato in treno, autobus o nave. I passeggeri potranno presentare le richieste attraverso questi moduli oppure mediante procedure equivalenti messe a disposizione dal vettore.\u00a0<\/p>\n<p>Sar\u00e0 possibile utilizzare canali elettronici, ma anche modalit\u00e0 tradizionali come la posta. La tutela riguarda quindi anche chi non utilizza abitualmente applicazioni digitali o incontra difficolt\u00e0 con le procedure online.\u00a0<\/p>\n<p>La differenza rispetto alle regole attuali sta soprattutto nell\u2019accessibilit\u00e0 delle richieste. Ottenere un rimborso non dovrebbe richiedere la conoscenza delle procedure interne di ciascun operatore, n\u00e9 costringere il passeggero a ricominciare ogni volta da un sistema differente.\u00a0<\/p>\n<p>Rimborso e compensazione restano comunque due diritti distinti. Il primo consiste nella restituzione del prezzo del biglietto quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa. La seconda \u00e8 una somma aggiuntiva riconosciuta in determinate circostanze, per esempio nel trasporto aereo quando il ritardo all\u2019arrivo supera la soglia prevista e non sussistono cause di esonero.\u00a0<\/p>\n<p>I nuovi formulari non rendono automatico il riconoscimento di tutte le richieste. Servono a semplificare il percorso attraverso il quale il passeggero pu\u00f2 esercitare i diritti che gli spettano.\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019accordo interviene anche sulle autorit\u00e0 incaricate di vigilare sul rispetto delle norme. Gli organismi nazionali dovranno poter utilizzare reclami, ispezioni, verifiche e richieste di informazioni per individuare violazioni e intervenire nei confronti degli operatori.\u00a0<\/p>\n<p>La cooperazione tra autorit\u00e0 di Paesi diversi diventa particolarmente rilevante quando il viaggio coinvolge pi\u00f9 Stati. Un biglietto pu\u00f2 essere acquistato su una piattaforma con sede in un Paese, utilizzato per un volo operato da una compagnia di un altro Stato e riguardare una destinazione differente.\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019applicazione uniforme delle norme europee dipende anche dalla capacit\u00e0 delle autorit\u00e0 nazionali di scambiarsi informazioni e coordinare i controlli.\u00a0<\/p>\n<p>\nPi\u00f9 tutele per le persone con disabilit\u00e0<br \/>\n\u00a0<\/p>\n<p>Un\u2019altra parte dell\u2019accordo riguarda i viaggiatori con disabilit\u00e0 o mobilit\u00e0 ridotta, per i quali l\u2019accessibilit\u00e0 del trasporto non dipende soltanto dalla possibilit\u00e0 di acquistare un biglietto.\u00a0<\/p>\n<p>Le nuove disposizioni rafforzano le garanzie sull\u2019assistenza durante il viaggio e intervengono in particolare sul ruolo degli accompagnatori.\u00a0<\/p>\n<p>Quando una compagnia aerea richiede, per ragioni di sicurezza, che una persona con disabilit\u00e0 viaggi accompagnata e non \u00e8 in grado di fornire direttamente l\u2019assistenza necessaria, l\u2019accompagnatore scelto dal passeggero dovr\u00e0 poter viaggiare gratuitamente, sedendo accanto alla persona assistita.\u00a0<\/p>\n<p>Il provvedimento mira a evitare che una condizione imposta per consentire il viaggio si trasformi in un costo aggiuntivo per chi ha bisogno di supporto.\u00a0<\/p>\n<p>Le disposizioni ampliano inoltre gli obblighi relativi agli standard di qualit\u00e0 del servizio. Le norme esistenti prevedono gi\u00e0 garanzie per l\u2019assistenza alle persone con disabilit\u00e0 e mobilit\u00e0 ridotta; l\u2019accordo estende alcuni obblighi di definizione e pubblicazione degli standard a ulteriori operatori, comprese compagnie aeree e imprese di trasporto in autobus.\u00a0<\/p>\n<p>\u00c8 prevista anche una valutazione dell\u2019applicazione delle nuove regole entro cinque anni, per verificare se gli interventi abbiano effettivamente migliorato le condizioni di viaggio.\u00a0<\/p>\n<p>Il tema interessa direttamente la possibilit\u00e0 di utilizzare il trasporto pubblico in autonomia. Un servizio pu\u00f2 essere formalmente accessibile, ma diventare difficile da utilizzare quando mancano informazioni, assistenza adeguata o procedure chiare in caso di imprevisti.\u00a0<\/p>\n<p>Il rafforzamento dei controlli punta anche a ridurre la distanza tra le garanzie previste dalla normativa e quelle effettivamente offerte dai gestori dei servizi.\u00a0<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p>casa-europa<\/p>\n<p>webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Un volo viene cancellato, il biglietto \u00e8 stato acquistato online e comincia il rimpallo: la compagnia aerea invita a rivolgersi alla piattaforma di prenotazione, l\u2019intermediario rimanda al vettore e il passeggero resta&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":26751,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3],"class_list":["post-26750","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria","tag-ultimora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26750"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26750\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/26751"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}