{"id":28549,"date":"2026-10-29T23:27:19","date_gmt":"2026-10-29T23:27:19","guid":{"rendered":"https:\/\/laser.it\/?p=28549"},"modified":"2026-10-29T23:27:19","modified_gmt":"2026-10-29T23:27:19","slug":"chi-decide-gli-orari-del-riscaldamento-in-condominio-e-come-modificarli-tutte-le-risposte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laser.it\/?p=28549","title":{"rendered":"Chi decide gli orari del riscaldamento in condominio e come modificarli? Tutte le risposte"},"content":{"rendered":"<p> (Adnkronos) &#8211; Gli orari di accensione e spegnimento del riscaldamento centralizzato sono una questione che interessa molti condomini, soprattutto con l\u2019arrivo della stagione fredda. &#8220;Non \u00e8 per\u00f2 possibile &#8211; spiega l&#8217;esperta Alessandra Caparello di Immobiliare.it &#8211; scegliere liberamente quando accendere i termosifoni: occorre rispettare le regole nazionali, che stabiliscono il periodo di funzionamento degli impianti, il numero massimo di ore giornaliere e la temperatura consentita. All\u2019interno di questi limiti, il condominio pu\u00f2 organizzare gli orari in base alle proprie esigenze, secondo le disposizioni del regolamento e le decisioni degli organi condominiali. Quando il condominio dispone di un impianto di riscaldamento centralizzato, la decisione sugli orari di accensione e spegnimento spetta in primo luogo all\u2019assemblea condominiale, che pu\u00f2 individuare le fasce pi\u00f9 adatte alle esigenze dei residenti, senza superare i limiti previsti dalla legge. Per esempio, si pu\u00f2 decidere di concentrare il funzionamento nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, oppure distribuire le ore disponibili in pi\u00f9 momenti della giornata&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;L\u2019assemblea &#8211; afferma &#8211; pu\u00f2 anche scegliere di utilizzare l\u2019impianto per un periodo pi\u00f9 breve rispetto al massimo consentito, per contenere i consumi e le spese comuni. Non \u00e8 invece possibile deliberare un orario che superi i limiti stabiliti dalla normativa nazionale o dalle eventuali disposizioni locali. Se non esiste una decisione dell\u2019assemblea che disciplini gli orari, pu\u00f2 intervenire l\u2019amministratore, nell\u2019ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle regole applicabili. Il suo compito \u00e8 gestire il servizio comune e fare in modo che l\u2019impianto funzioni correttamente. Non pu\u00f2, per\u00f2, ignorare una delibera gi\u00e0 approvata o disporre liberamente un prolungamento del funzionamento oltre i limiti consentiti&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Le regole di riferimento sono contenute nel D.P.R. 74\/2013, che disciplina il funzionamento degli impianti termici e stabilisce periodi e durate massime di accensione in base alla zona climatica in cui si trova l\u2019edificio. L\u2019Italia \u00e8 suddivisa in sei zone climatiche (dalla A alla F), individuate in base alla media delle temperature del territorio. In linea generale, nelle aree pi\u00f9 calde il riscaldamento pu\u00f2 essere acceso per un periodo pi\u00f9 breve, mentre nei territori pi\u00f9 freddi la stagione termica \u00e8 pi\u00f9 lunga. Per gli impianti che non si trovano nella zona climatica F, la fascia oraria giornaliera consentita dalla normativa va dalle 5:00 alle 23:00. Ogni zona prevede un tetto massimo di ore di funzionamento quotidiano.\u00a0<\/p>\n<p>\nZona A \u00e8 la zona pi\u00f9 calda, con meno di 600 gradi giorno. Comprende solo Lampedusa e Porto Empedocle (AG). Zona B: comprende le aree costiere della Sicilia, della Sardegna, della Puglia, della Calabria e parte della Campania, con gradi giorno compresi tra 600 e 900. Zona C: include le zone costiere del Centro-Sud, parte della Pianura Padana e alcune aree interne, con gradi giorno tra 901 e 1400. Zona D: comprende gran parte della Pianura Padana, le zone interne del Centro-Sud e alcune aree costiere del Nord, con gradi giorno tra 1401 e 2100. Zona E: include le zone montane e collinari del Centro-Nord, con gradi giorno tra 2101 e 3000. Zona F: \u00e8 la zona pi\u00f9 fredda, con oltre 3000 gradi giorno. Comprende le aree alpine e alcune zone appenniniche.\u00a0<\/p>\n<p>\nLe durate e i periodi ordinari sono stabiliti dalla legge in base alla zona climatica. Zona climatica A: dal 1\u00b0 dicembre al 15 marzo, per un massimo di 6 ore al giorno. Zona climatica B: dal 1\u00b0 dicembre al 31 marzo, per un massimo di 8 ore al giorno. Zona climatica C: dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore al giorno. Zona climatica D: dal 1\u00b0 novembre al 15 aprile, per un massimo di 12 ore al giorno. Zona climatica E: dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno. Zona climatica F: non sono previsti limiti ordinari al periodo di accensione n\u00e9 alla durata giornaliera.Le fasce indicate rappresentano la disciplina ordinaria. Tuttavia, in presenza di freddo eccezionale o condizioni meteorologiche particolarmente avverse, la legge attribuisce ai Sindaci la facolt\u00e0 di ampliare i periodi di accensione o la durata giornaliera tramite apposite ordinanze comunali.\u00a0<\/p>\n<p>Per sapere quando e quanto pu\u00f2 rimanere acceso il riscaldamento nel proprio stabile, occorre quindi verificare la zona climatica del comune, il numero di ore consentite e le eventuali disposizioni in vigore a livello locale. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\nGli orari del riscaldamento centralizzato possono essere rivisti anche dopo l\u2019inizio della stagione termica, purch\u00e9 la modifica rispetti la normativa e le eventuali regole del regolamento condominiale. Se, per esempio, molti residenti rientrano a casa nel tardo pomeriggio e ritengono insufficiente il riscaldamento nelle ore serali, possono chiedere che venga valutata una diversa distribuzione delle ore disponibili. La modifica pu\u00f2 essere proposta all\u2019assemblea, che dovr\u00e0 discutere la questione e votare la soluzione. Per avviare la procedura \u00e8 possibile rivolgersi all\u2019amministratore e chiedere che l\u2019argomento venga inserito all\u2019ordine del giorno di una nuova assemblea. La convocazione e la deliberazione dovranno rispettare le regole previste per il condominio e le maggioranze applicabili (ex art. 1136 c.c.). La decisione pu\u00f2 riguardare sia la distribuzione delle ore di accensione sia una riduzione del tempo complessivo di funzionamento per risparmiare sui consumi. Non pu\u00f2 invece autorizzare il superamento dei limiti legali, salvo che ricorrano le condizioni per una deroga autorizzata dalle autorit\u00e0 competenti.\u00a0<\/p>\n<p>Ricordiamo che negli impianti centralizzati \u00e8 obbligatoria l\u2019installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore (D.Lgs. 102\/2014). Questo permette a ogni residente di regolare autonomamente la temperatura nei singoli locali della propria abitazione e di pagare in base ai consumi effettivi, evitando che l\u2019impianto scaldi eccessivamente alcuni appartamenti lasciandone al contempo altri freddi. Se alcuni appartamenti rimangono freddi nonostante il riscaldamento sia in funzione, \u00e8 opportuno verificare lo stato dell\u2019impianto e l\u2019eventuale presenza di bolle d\u2019aria nei radiatori o malfunzionamenti delle valvole, anzich\u00e9 aumentare indebitamente le ore di accensione.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Negli edifici dotati di caldaie o impianti autonomi, ogni residente pu\u00f2 gestire direttamente l\u2019accensione del proprio generatore di calore e scegliere come distribuire il riscaldamento durante la giornata. Questa maggiore autonomia, tuttavia, non elimina i vincoli generali previsti dalla legge. Anche gli impianti autonomi devono rispettare, di regola, i periodi di accensione, le durate giornaliere e i limiti di temperatura applicabili alla zona climatica di appartenenza. Restano valide le eventuali deroghe e le disposizioni locali.  La differenza principale \u00e8 quindi organizzativa: con il riscaldamento centralizzato gli orari vengono gestiti in maniera unitaria per l\u2019intero edificio, mentre con quello autonomo il singolo occupante programma il proprio termostato entro i limiti consentiti.\u00a0<\/p>\n<p>\nAnche gli inquilini hanno voce in capitolo sulla gestione del riscaldamento. In base all\u2019articolo 10 della Legge 392\/1978, il conduttore ha diritto di voto diretto (in luogo del proprietario dell\u2019appartamento) nelle deliberazioni condominiali relative alle spese e alle modalit\u00e0 di gestione dei servizi di riscaldamento e condizionamento. L\u2019inquilino che ritiene che gli orari deliberati siano inadeguati pu\u00f2 quindi segnalare il problema all\u2019amministratore, richiedere la partecipazione all\u2019assemblea o proporre una revisione delle fasce orarie. Se invece il riscaldamento non funziona correttamente o le decisioni prese non vengono rispettate dal conduttore dell\u2019impianto, \u00e8 consigliabile documentare le difformit\u00e0 e richiedere un intervento tecnico di verifica. (di Sabrina Rosci)\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p>cronaca<\/p>\n<p>webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Gli orari di accensione e spegnimento del riscaldamento centralizzato sono una questione che interessa molti condomini, soprattutto con l\u2019arrivo della stagione fredda. &#8220;Non \u00e8 per\u00f2 possibile &#8211; spiega l&#8217;esperta Alessandra Caparello di&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":28550,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3],"class_list":["post-28549","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria","tag-ultimora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28549","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28549"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28549\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/28550"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28549"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28549"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28549"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}