{"id":30316,"date":"2026-11-07T11:59:00","date_gmt":"2026-11-07T11:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/laser.it\/?p=30316"},"modified":"2026-11-07T11:59:00","modified_gmt":"2026-11-07T11:59:00","slug":"roberto-burioni-ammonimento-da-garante-privacy-resi-noti-sui-suoi-social-dati-personali-dei-firmatari-dellesposto-contro-di-lui","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laser.it\/?p=30316","title":{"rendered":"Roberto Burioni, ammonimento da Garante Privacy: &#8220;Resi noti sui suoi social dati personali dei firmatari dell&#8217;esposto contro di lui&#8221;"},"content":{"rendered":"<p> (Adnkronos) &#8211; A quanto apprende l&#8217;Adnkronos il Garante della Privacy ha disposto la misura dell\u2019ammonimento nei confronti dell\u2019immunologo Roberto Burioni per l\u2019inosservanza dei principi di liceit\u00e0, correttezza, finalit\u00e0 e minimizzazione dei dati del Codice Privacy che disciplinano il trattamento dei dati per finalit\u00e0 giornalistiche. Su alcuni profili social del professor Burioni erano stati pubblicati dati personali quali generalit\u00e0 ed estratti della carta di identit\u00e0 relativi ad alcuni dei firmatari dell\u2019esposto disciplinare presentato, nei suoi confronti, all\u2019ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pesaro-Urbino. In seguito, i dati personali dei firmatari, originariamente riportati nei post pubblicati sulle piattaforme social sono stati rimossi. Con provvedimento 755 del 7 ottobre 2026, l\u2019Autorit\u00e0 Garante della Privacy ha ribadito il principio dell\u2019essenzialit\u00e0 dell\u2019informazione riguardo a fatti di interesse pubblico quale parametro del trattamento dei dati effettuati nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 giornalistica e, pi\u00f9 in generale, della libert\u00e0 di espressione. \u00a0<\/p>\n<p>&#8220;In particolare &#8211; si legge nel provvedimento &#8211; la rivelazione dell\u2019identit\u00e0 di alcuni dei firmatari dell\u2019esposto non appare giustificarsi nei termini di essenzialit\u00e0 dell\u2019informazione, necessariet\u00e0 e proporzionalit\u00e0 rispetto alla possibile finalit\u00e0 di sollecitare un dibattito critico sull\u2019esposto di cui \u00e8 stato destinatario, risultando piuttosto un&#8217;indicazione esemplificativa dei firmatari a cui rivolgeva personalmente le proprie critiche, stante il numero rilevante degli stessi&#8221;. Secondo la difesa del professor Burioni, &#8220;non vi sarebbe ragione di omettere i nomi di soggetti i quali, criticando l\u2019operato con denunce ed esposti disciplinari, intenderebbero minare la credibilit\u00e0 sul piano scientifico e, pertanto, lo costringerebbero a difendersi pubblicamente e con ogni mezzo, anche dei suoi stessi canali di divulgazione scientifica&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 Garante della Privacy ha ribadito che &#8220;il provvedimento va ricondotto a quelli effettuati nell\u2019esercizio della libert\u00e0 di espressione e che pertanto ad esso trovano certa applicazione gli artt. 136-139 del Codice relative al trattamento di dati nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 giornalistica e delle altre forme di manifestazione del pensiero, tra le quali rientra anche il diritto di critica&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>Il Garante ha poi sottolineato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati nell\u2019ambito della libert\u00e0 di manifestazione del pensiero, confermando la loro liceit\u00e0, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purch\u00e9 avvengano nel rispetto dei diritti, delle libert\u00e0 fondamentali e della dignit\u00e0 delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati. &#8220;Da ci\u00f2 si discosta l\u2019aver pubblicato i nomi e parte dei documenti identificativi di alcuni firmatari dell\u2019esposto disciplinare inviato all\u2019ordine di appartenenza, in quanto si \u00e8 trattato di reazione sproporzionata sul piano della richiamata causa di giustificazione ex art. 21 della Costituzione in tema di diritto di critica e, pi\u00f9 in generale, di manifestazione del pensiero&#8221;, si sottolinea.\u00a0<\/p>\n<p>Quanto al presunto tentativo di abusare dello strumento disciplinare per screditare personalmente il virologo, secondo l\u2019Autorit\u00e0 Garante &#8220;ci\u00f2 non giustifica la condotta di diffondere e commentare a mezzo social i dati di taluni esponenti i quali, nell\u2019avvalersi di uno strumento di tutela riconosciuto dalla legge, non rivestono un ruolo o una qualifica tale che ne giustifica l\u2019identificazione nel contesto in esame. La diffusione di nomi, cognomi e stralci di documenti identificativi dei promotori dell\u2019esposto, corredate da reazioni e commenti personali rivolti ai soggetti menzionati, non appare idonea a fornire un contributo informativo utile sui fatti oggetto dell\u2019esposto disciplinare, rivelandosi a tal fine pi\u00f9 pertinente, dal punto di vista del suo destinatario, soffermarsi sulla asserita infondatezza degli argomenti avanzati dalla generalit\u00e0 degli esponenti pi\u00f9 che indugiare sui singoli, peraltro menzionati dal titolare solo a scopo esemplificativo, come da lui evidenziato&#8221;. Infine, il Garante Privacy fa presente &#8220;che l\u2019avere eliminato i post non \u00e8 una condotta in toto idonea a rimuoverne gli effetti lesivi, dal momento che i dati identificativi dei tre firmatari dell\u2019esposto sono rimasti comunque a disposizione dell\u2019ampio seguito social del titolare&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p>cronaca<\/p>\n<p>webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; A quanto apprende l&#8217;Adnkronos il Garante della Privacy ha disposto la misura dell\u2019ammonimento nei confronti dell\u2019immunologo Roberto Burioni per l\u2019inosservanza dei principi di liceit\u00e0, correttezza, finalit\u00e0 e minimizzazione dei dati del Codice&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30317,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3],"class_list":["post-30316","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria","tag-ultimora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30316","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30316"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30316\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/30317"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30316"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30316"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/laser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30316"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}